Statuto dell’associazione “Compagnia degli Asinelli APS”
COSTITUZIONE E PRINCIPI
ART 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
- È costituita l’Associazione “COMPAGNIA DEGLI ASINELLI APS”, associazione non riconosciuta con sede legale nel comune di Pordenone.
- L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
- L’attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dal D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017.
- L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
ART 2– SCOPI, FINALITA’ E OBIETTIVI
- L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 come di seguito specificato.
- Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati
- L’associazione, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa
- L’Associazione “COMPAGNIA DEGLI ASINELLI APS” svolge le seguenti attività di interesse generale (le lettere sono riferite all’Art. 5 del D. Lgs. 117/17):
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d)
- organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i)
- organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale e culturale (lett.k)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w)
- Sono riconducibili alle attività di interesse generale i seguenti attività dell’associazione (il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo):
- recuperare e incentivare le relazioni tra le persone nella propria comunità locale e nei confronti delle altre comunità, promuovendo una cultura della convivialità, creando occasioni di incontro, confronto, festa; organizzando attività culturali, ricreative, turistiche e promuovendo incontro di approfondimento teorico-pratici, corsi, lezioni che consentano di crescere nella consapevolezza e conoscenza su temi quali: alimentazione, modelli di produzione agricola, mobilità sostenibile, energie alternative, materiali ecologici, artigianato, medicine naturali, educazione, non violenza, pace, culture popolari, multiculturalità, immigrazione;
- riscoprire la vita a passo lento attraverso la relazione tra le persone e la natura, tra le persone e gli animali e soprattutto con l’asino, animale simbolo della mobilità dolce;
- organizzare attività ludico-educative come centri estivi e laboratori di supporto alla genitorialità, nonché formative con incontri di scambio e approfondimento di tematiche educative per famiglie;
- rapportarsi con le istituzioni pubbliche proponendo e sviluppando temi di economia virtuosa e progetti di eco-sostenibilità ambientale (mercato dei contadini, mensa scolastica, orti sociali, raccolta differenziata porta a porta ed altri);
- collaborare alla realizzazione di reti di economia solidale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati e pubblici, associazioni e enti aventi scopi analoghi e connessi ai propri;
- organizzare eventi culturali, manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, convegni, corsi di formazione, team building;
- promuovere lo scambio di conoscenza, tradizione e cultura tra le generazioni;
- sviluppare la cultura della manualità e creatività anche attraverso pratiche di autoproduzione e riuso;
- promuovere la pratica della banca del tempo e i gruppi di acquisto solidale, come valore aggiunto della comunità;
- favorire attività ricreative anche attraverso la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, avvalendosi della collaborazione dei soci.
- L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.
- l’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari, immobiliari, creditizie, finanziarie, che riterrà opportune, tramite la decisione del Consiglio Direttivo.
ART 3– SOCI REQUISITI DI AMMISSIONE
- L’Associazione “COMPAGNIA DEGLI ASINELLI APS” è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa
- È prevista l’ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge
- L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare espressamente di accettare senza riserve il presente statuto.
- L’eventuale rigetto della domanda va motivato e comunicato all’interessato entro 60 gg.; chi ha proposto la domanda può pronunciarsi sul rigetto dell’ammissione entro 60 gg dalla comunicazione della delibera di rigetto all’Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- È esclusa una partecipazione temporanea all’associazione.
ART 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- L’Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’associazione.
- Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti coloro che sono stati iscritti nel libro degli associati.
- Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: con presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione o presa di visione per via telematica, su richiesta motivata al Consiglio Direttivo
I libri associativi sono i seguenti:
- libro soci
- libro dei volontari
- libro delle delibere dell’assemblea soci
- libro delle delibere del Consiglio Direttivo
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo
ART 5 – ESCLUSIONE DEL SOCIO
- La qualità del socio si perde:
- per decesso,
- per recesso,
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa,
- per esclusione.
- Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con provvedimento motivato e comunicato all’interessato.
ART 6 – VOLONTARI
- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
- L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
ART 7– RISORSE ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quota associativa, come prevista dall’Assemblea;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
- L’importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo e deliberato dell’Assemblea ordinaria.
- L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione. Inoltre non è previsto il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
4.Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART 8 – BILANCIO dell’Associazione
L’associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c. 1-2 e dall’Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- Tutte le cariche sono elettive e gratuite
ART 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
- L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il versamento della quota associativa
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
- L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di
almeno 1/10 dei soci
- L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o via mail o mediante avviso pubblicato nel sito dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
- L’Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
- Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di tre deleghe.
- L’assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART 11 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
ART 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle associazioni di Promozione Sociale associate.
- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione .
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART 13 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
- Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’Attività compiuta.
- Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.
ART. 14. ORGANO DI CONTROLLO
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico
ART. 15. REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
ART 16 – LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
- In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati
ART 17 – DISCIPLINE RESIDUALE
- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Pordenone, 2 ottobre 2020